Art. 10.
(Procedura dinanzi al tribunale per la famiglia e in composizione collegiale).

      1. I procedimenti di adattabilità, di affidamento, di potestà, di inabilitazione, di interdizione, di amministrazioni di sostegno e i relativi provvedimenti sono esenti da imposte di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai pubblici uffici.
      2. Le parti devono stare in giudizio con il ministero di un avvocato legalmente esercente. Il giudice nomina un difensore di ufficio qualora la parte ne sia sprovvista.
      3. Il difensore di ufficio deve essere specializzato ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272.
      4. Sono legittimate ad agire le persone che vi hanno interesse e, nelle materie relative alla potestà dei genitori, alla dichiarazione dello stato di adottabilità ed all'affidamento dei minori sono legittimati anche il pubblico ministero e i parenti dei minori fino al terzo grado.